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Modalità
di raccolta dei funghi epigei
Ai
sensi della L.R. 23 giugno 1997, n° 24
NEL
MANDAMENTO DELLA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
Comuni che hanno delegato la Comunità Montana Valtellina di
Sondrio a gestire in forma associata la materia di che trattasi:
Albosaggia,
Berbenno Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell’Acqua,
Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa Valmalenco, Chiuro,
Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna
Valtellina, Piateda, Ponte Valtellina, Postalesio, Sondrio,
Spriana, Torre S. Maria, Tresivio
LEGGE
REGIONALE 23/6/97 n.24
CAPO
I – RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI
ART.
3 (MODALITA’ DI RACCOLTA)
1.
Su tutto il territorio
regionale, la raccolta regolarmente autorizzata è consentita
secondo le modalità di seguito indicate:
a)
la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
b)
la raccolta è consentita dall’alba al tramonto;
c)
il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è
di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un
solo esemplare o da un unico carpoforo di Armillaria mellea;
d)
la raccolta è consentita in maniera esclusivamente
manuale, senza impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva
l’asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea per i
quali è consentito il taglio del gambo;
e)
è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di
raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste pertanto
obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al
riconoscimento degli ispettorati micologici;
f)
è vietata la raccolta, l’asportazione e la
movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
g)
è vietata la raccolta di funghi decomposti;
h)
è vietata la raccolta di ovuli chiusi di Amanita
cesarea;
i)
è
vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto;
l)
è obbligatorio l’uso di contenitori idonei a favorire
la dispersione delle spore durante il trasporto.
ART.
4 (LIMITAZIONI NELLE AREE PROTETTE)
1)
Il Comune, d’intesa con l’ente gestore del parco,
determina annualmente il numero massimo di autorizzazioni da
concedere.
2)
L’attività di raccolta dei funghi nelle riserve
naturali, qualora non sia esplicitamente vietata dalla
deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui
all’art.14 della l.r.30 settembre 1983, n.86 “Piano generale
delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la
gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali
nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e
ambientale”.
3)
L’attività di raccolta dei funghi nei parchi regionali
è disciplinata con regolamenti
d’uso di cui all’art.20 della l.r.n.86/83 aventi i
contenuti di cui agli artt.2 e 17 della presente legge.
4)
Fino all’entrata in vigore dei regolamenti
di cui al comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi
regionali è consentita.
5)
In caso di incompatibilità con gli strumenti di
pianificazione o di compromissione dell’ecosistema, i
regolamenti di cui al comma 3 possono contenere ulteriori
restrizioni con riguardo a:
a)
la riduzione dei quantitativi massimi raccoglibili;
b)
le limitazioni anche assolute in relazione a determinate
specie fungine;
c)
periodi e modalità di protezione degli ecosistemi.
ART.
5 (LIMITAZIONI PARTICOLARI)
1)
La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli
immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili
medesimi, salvo che ai proprietari.
2)
La raccolta è vietata nelle aree di nuovo
rimboschimento, fino a che non siano trascorsi quindici anni
dalla messa a dimora delle piante.
ART.
9 (SANZIONI)
1)
Sono sanzionate con il pagamento di una somma da L.50.000
a L.100.000 le seguenti violazioni:
a)
esercizio della raccolta senza autorizzazione, oltre al
pagamento della autorizzazione giornaliera;
b)
esercizio della raccolta al di fuori della zona di
validità territoriale della autorizzazione, oltre al pagamento
della autorizzazione giornaliera;
c)
mancata esibizione del tesserino di cui all’art.2,
salvo che l’esibizione sia effettuata entro 10 giorni dalla
contestazione;
d)
raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo
consentito;
e)
raccolta di amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;
f)
uso di attrezzi o contenitori non conformi alle
prescrizioni della presente legge;
g)
raccolta non consentita in area protetta o vietata ai
sensi dell’art.5, commi 1 e 2;
h)
mancata pulitura dei corpi fruttiferi.
2)
All’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa
seguito necessariamente la confisca dei funghi e degli attrezzi
per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.
3)
La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare,
delle violazioni di cui al comma 1, lett. b), d), f) e g),
determina la revoca dell’autorizzazione alla raccolta ed il
conseguente ritiro del tesserino.
4)
Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al
comma 3, non può essere nuovamente autorizzato per l’anno
solare in corso.
ART.18
(VIGILANZA)
1)
La vigilanza sull’applicazione della presente legge è
affidata al corpo forestale dello stato, ai nuclei
antisofisticazione e sanità dell’arma dei carabinieri, alle
guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale
urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di
prevenzione delle aziende ASL, alle guardie giurate ed alle
guardie ecologiche volontarie di cui alla l.r.29 dicembre 1980,
n.105 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza
ecologica”.
2)
La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della
regione Lombardia, delle comunità montane, delle province, dei
comuni e degli enti di gestione in possesso della qualifica di
agente di polizia giudiziaria.
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