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"Funghi in Valmalenco" a cura di Urbani Augusto

                                 Sezione curata da "Urbani Augusto"  

  Modalità di raccolta dei funghi epigei 

Ai sensi della L.R. 23 giugno 1997, n° 24 

  NEL MANDAMENTO DELLA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
Comuni che hanno delegato la Comunità Montana Valtellina di Sondrio a gestire in forma associata la materia di che trattasi:  

Albosaggia, Berbenno Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna Valtellina, Piateda, Ponte Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre S. Maria, Tresivio

 LEGGE REGIONALE 23/6/97 n.24 

CAPO I – RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

ART. 3 (MODALITA’ DI RACCOLTA)

1.     Su tutto il territorio regionale, la raccolta regolarmente autorizzata è consentita secondo le modalità di seguito indicate:
a)     la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
b)     la raccolta è consentita dall’alba al tramonto;
c)     il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di Armillaria mellea;
d)     la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l’asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea per i quali è consentito il taglio del gambo;
e)     è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste pertanto obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;
f)       è vietata la raccolta, l’asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
g)     è vietata la raccolta di funghi decomposti;
h)     è vietata la raccolta di ovuli chiusi di Amanita cesarea;

i)      
è vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto;
l)       è obbligatorio l’uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

       ART. 4 (LIMITAZIONI NELLE AREE PROTETTE)

1)      Il Comune, d’intesa con l’ente gestore del parco, determina annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere.

2)      L’attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, qualora non sia esplicitamente vietata dalla deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all’art.14 della l.r.30 settembre 1983, n.86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”.

3)      L’attività di raccolta dei funghi nei parchi regionali è disciplinata con regolamenti  d’uso di cui all’art.20 della l.r.n.86/83 aventi i contenuti di cui agli artt.2 e 17 della presente legge.

4)      Fino all’entrata in vigore dei regolamenti  di cui al comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi regionali è consentita.

5)     In caso di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione o di compromissione dell’ecosistema, i regolamenti di cui al comma 3 possono contenere ulteriori restrizioni con riguardo a:
a)     la riduzione dei quantitativi massimi raccoglibili;
b)     le limitazioni anche assolute in relazione a determinate specie fungine;
c)     periodi e modalità di protezione degli ecosistemi.

ART. 5 (LIMITAZIONI PARTICOLARI)

1)     La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

2)     La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento, fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

ART. 9 (SANZIONI)

1)      Sono sanzionate con il pagamento di una somma da L.50.000 a L.100.000 le seguenti violazioni:  
a)     esercizio della raccolta senza autorizzazione, oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;  
b)     esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione, oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;
c)     mancata esibizione del tesserino di cui all’art.2, salvo che l’esibizione sia effettuata entro 10 giorni dalla contestazione;
d)     raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito;
e)     raccolta di amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;
f)       uso di attrezzi o contenitori non conformi alle prescrizioni della presente legge;
g)     raccolta non consentita in area protetta o vietata ai sensi dell’art.5, commi 1 e 2;
h)     mancata pulitura dei corpi fruttiferi.

2)        All’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa seguito necessariamente la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

3)        La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al comma 1, lett. b), d), f) e g), determina la revoca dell’autorizzazione alla raccolta ed il conseguente ritiro del tesserino.

4)        Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3, non può essere nuovamente autorizzato per l’anno solare in corso.

ART.18 (VIGILANZA)  

1)     La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata al corpo forestale dello stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell’arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione delle aziende ASL, alle guardie giurate ed alle guardie ecologiche volontarie di cui alla l.r.29 dicembre 1980, n.105 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”.

2)     La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della regione Lombardia, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.  

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